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Immigrazione

OPERATRICE

Dott.ssa Cristina Morstabilini

IL SERVIZIO OFFRE

  • Rilascio/Rinnovo dei titoli di soggiorno;
  • Richiesta di ricongiungimento familiare;
  • Richiesta di cittadinanza italiana;
  • Assistenza per i rapporti con enti e istituzioni;
  • Informazioni di carattere generale sul soggiorno in Italia e sulle attività di promozione e integrazione sul territorio.

RICEVIMENTO

Le pratiche si effettuano previo appuntamento telefonico.

E’ necessario presentarsi con tutti i documenti necessari in copia leggibile.

SEDE CENTRALE

Via S. Bernardino, 72e
24122 – Bergamo

CONTATTI

PERMESSI E DOCUMENTI

I cittadini stranieri extracomunitari, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni dalla data d’ingresso in Italia alla Questura territorialmente competente.

Per coloro i quali il permesso è in fase di scadenza, si hanno a disposizione 60gg prima e 60gg dopo la data di scadenza, per fare richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno tramite KIT postale o presso gli sportelli della Questura.

La richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo cambia a seconda della tipologia del permesso di soggiorno in richiesta.

Gli stranieri extracomunitari che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per un periodo non superiore ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Gli stranieri comunitari che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, non devono fare richiesta di permesso di soggiorno ma si devono rivolgere al Comune per l'”iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell’UE”.

L’Accordo di recesso e i cittadini britannici
L’Accordo di recesso, che regolamenta le modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, prevede che i cittadini britannici residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, e i loro familiari, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico (Carta di soggiorno).

Il documento di soggiorno elettronico è valido 5 anni (recante il titolo “Carta di soggiorno”), ovvero 10 anni (recante il titolo “Carta di soggiorno permanente”) nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente, e cioè il soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020.

Il rilascio del documento di soggiorno elettronico deve essere richiesto personalmente dai cittadini britannici presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza a partire dal 1 gennaio 2021. Nel corso della procedura di rilascio è prevista l’acquisizione dei dati biometrici.

A partire dal 1 gennaio 2021 anche gli studenti britannici, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o nel registro della popolazione temporanea entro il 31 dicembre 2020, e i lavoratori frontalieri, che esercitano un’attività economica conformemente agli articoli 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE in uno o più Stati in cui non soggiornano, possono richiedere il nuovo documento di soggiorno elettronico.

I cittadini britannici che non risultano ancora iscritti in anagrafe al 31 dicembre 2020 possono comunque richiedere il documento di soggiorno alla Questura competente presentendo idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (contratto di lavoro, certificato di iscrizione a corsi di studio).

DOCUMENTI ALLEGATI

Sulla base del diritto a mantenere e/o riacquistare l’unità familiare ( art. 28 Testo Unico Immigrazione) il cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo-UE o permesso di soggiorno della validità non inferiore ad 1anno, ha diritto a fare richiesta di ricongiungimento familiare in favore dei seguenti familiari:

  1. Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18anni;
  2. Figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso ( si considerano figli anche i minori adottati o affidati);
  3. Figli minorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  4. Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza, ovvero genitori ultra 65, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Dove il rapporto di parentela nel caso b)- c)- d) non possa essere documentato con idonea certificazione, le autorità diplomatico/consolari chiederanno agli interessati di sottoporsi all’esame del DNA, a spese proprie.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve presentare la disponibilità:

  • Di un alloggio conforme ai requisiti igenico-sanitari, nonché di idoneità alloggiativa accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiori ad anni 14 a seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
  • Di un reddito minimo annuo derivante da fonte lecita non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dello stesso, per ogni familiare da ricongiungere. Ai fini della determinazione del reddito si tiene anche conto del reddito annuale complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Nel caso di un familiare ultra 65 è necessaria un’assicurazione sanitaria a garanzia della copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero la sua iscrizione volontaria, a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale.

La domanda di ricongiungimento familiare è presentata al SUI (Sportello Unico Immigrazione) telematicamente, il quale ha 180gg di tempo per il rilascio del nulla osta, il quale ha una validità di 6 mesi.

Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può chiedere il ricongiungimento familiare per gli stessi familiari, ma in questo caso non vengono applicate le disposizioni in merito all’alloggio e al reddito.

DOCUMENTI ALLEGATI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiano è cittadino italiano. Tuttavia, il cittadino straniero, se titolare di determinati requisiti può acquistarla, ai sensi della legge 91/92 e i suoi successivi regolamenti. Sulla base della suddetta, due sono le tipologie di concessioni previste: per matrimonio (art. 5) e per residenza (art. 9).
  • Per matrimonio con cittadino italiano:
Possono chiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 i cittadini stranieri coniugati civilmente con cittadino italiano e residenti legalmente in Italia per almeno 2anni successivi al matrimonio. In caso di figli nati o adottati dai coniugi, la residenza legale richiesta è di 1 anno.
  • Per residenza
Possono chiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 i cittadini stranieri residenti in Italia per i seguenti periodi:
  • Cittadini di paesi extraeuropei residenti da 10anni;
  • Cittadini di paesi dell’UE residenti da 4anni;
  • Rifugiati o apolidi ufficialmente riconosciuti residenti da 5anni;
  • Maggiorenni nati in Italia residenti da 3anni, da intendersi dopo il compimento della maggiore età;
  • Originari dell’Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3anni;
  • Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5anni, da intendersi successivi all’adozione;
  • Figli maggiorenni di genitori naturalizzati residenti da 5anni, da intendersi successivi al giuramento del genitore;
  • Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato Italiano residenti da 5anni.
La domanda viene inoltrata telematicamente. DOCUMENTI ALLEGATI