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Guida UIL agli incentivi per occupazione giovanile

Guida UIL all’incentivo per l’occupazione giovanile stabile, al bonus occupazione sud e al bonus assunzioni NEET per l’anno 2018.
A cura della UIL Servizio Politiche Economiche e Territoriali.

Con l’emanazione, nel mese di Gennaio 2018, da parte dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e del Lavoro), di due Decreti Direttoriali che rendono operativi gli incentivi per le assunzioni nel Sud (Bonus assunzioni Sud), e delle assunzioni di giovani NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani, si completa il quadro degli incentivi al lavoro e all’occupazione per l’anno 2018, iniziato con l’incentivo per l’occupazione giovanile stabile inserito nella Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 205 del 2017).

I due incentivi, che valgono per le assunzioni fatte a partire dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 Dicembre 2018, sono un rafforzamento, in quanto compatibili, dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.

INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE (LEGGE DI BILANCIO 205/2017)
A partire dal 2108 per le assunzioni di giovani under 29 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto l’esonero triennale del versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 3 mila euro annui.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (contribuzione figurativa).

L’esonero spetta ai giovani che, non sono mai stati occupati precedentemente a tempo indeterminato, esclusi eventuali periodi di apprendistato.

Limitatamente alle assunzioni per il 2018 l’età per avere diritto all’esonero contributivo è innalzata a 35 anni.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore o lavoratrice, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro privato, il beneficio è riconosciuto a quest’ultimi per il periodo residuo utile alla piena fruizione (tre anni), indipendentemente dall’età del lavoratore o lavoratrice alla data della nuova assunzione (portabilità del beneficio dell’esonero).

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato fermo restando i requisiti anagrafici e di primo contratto a tempo indeterminato.

L’esonero si applica per un periodo di 1 anno, fermo restando il limite annuo di 3 mila euro, in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato condizione che, il lavoratore o lavoratrice non abbia compito l’età di 30 anni alla data della prosecuzione.

L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo o fatto ricorso a licenziamenti collettivi, non spetta inoltre in caso di licenziamento per giustificato motivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato nella medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

Per le assunzioni di lavoratori in alternanza scuola lavoro o di apprendisti di primo e terzo livello l’esonero è riconosciuto al 100%, fermo il limite di 3 mila euro annui.

L’incentivo per l’occupazione giovanile stabile non è cumulabile con altri incentivi economici della stessa natura (assunzioni di lavoratori e lavoratrici over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, oppure donne di qualsiasi età senza lavoro dai 6 ai 24 mesi), mentre è cumulabile con l’incentivo assunzioni Sud e l’incentivo assunzioni NEET.

La misura è finanziata con 381 milioni di euro per l’anno 2018, 1,2 miliardi di euro per il 2019, 1,9 miliardi di euro per il 2020 e 2,4 miliardi di euro a partire dal 2021.

INCENTIVO ASSUNZIONI SUD
Per quanto riguarda il bonus assunzioni al Sud per nuove assunzioni, si tratta della decontribuzione totale (contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), con tetto massimo fino a 8.060 euro, per un anno, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché al socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, ma in questo caso il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo non è riconosciuto in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia), o nelle Regioni “in Transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Il bonus dovrà riguardare le assunzioni: di lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età; lavoratori e lavoratrici con 35 anni ed oltre purchè disoccupati da oltre sei mesi.

Per avere diritto all’incentivo, salve fatte le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, i lavoratori e lavoratrici assunti non devono avere avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi sei mesi.

In caso di fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis” (200 mila euro nel triennio), occorre rispettare le condizioni previste dal Regolamento sugli Aiuti di Stato (Regolamento UE 651 del 2014).

Ciò significa che, per avere diritto all’incentivo occorre rispettare il principio di “occupazione aggiuntiva” (al netto delle interruzioni per giusta causa, dimissioni volontarie, invalidità e pensionamenti), e delle condizioni di “fascia debole”.

In quest’ultimo caso se l’assunzione riguarda persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni l’esonero è riconosciuto se il lavoratore o lavoratrice è alternativamente: priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria o qualifica professionale; al primo impiego regolarmente retribuito; assunto in settori con un tasso di disparità uomo-donna superiori al 25%.

Il Bonus non è cumulabile con altri incentivi economici della stessa natura (assunzioni di lavoratori e lavoratrici over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, oppure donne di qualsiasi età senza lavoro dai 6 ai 24 mesi), incentivi assunzioni NEET (Garanzia Giovani), mentre è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.

In questo caso l’incentivo assunzioni Sud è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con tetto massimo di 8.060 euro.

Gli incentivi per le assunzioni al Sud saranno finanziati fino ad un massimo di 500 milioni di euro di cui: 200 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive e Occupazione (PON SPAO); 300 milioni di euro a seguito dell’approvazione da parte del CIPE del Programma Operativo Complementare Sistemi di Politiche Attive e Occupazione (POC SPAO).

Il bonus è riconosciuto dall’INPS fino ad esaurimento della dotazione finanziaria stanziata e le risorse non avranno, quest’anno vincoli territoriali di ripartizione tra categorie di Regioni (meno sviluppate e in transizione).

INCENTIVO ASSUNZIONI GIOVANI NEET
All’interno del Programma “Garanzia Giovani”, che ricordiamo è stato rifinanziato fino al 2023 con 1,3 miliardi di euro di nuove risorse, è stato istituito “l’Incentivo Occupazione NEET”, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro.

L’incentivo finanzierà assunzioni, dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, fino ad esaurimento delle risorse, di giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani.

Nel caso di età inferiore di 18 anni i giovani devono avere assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati con sede di lavoro ubicata su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano.

L’incentivo consiste della decontribuzione totale (contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), con tetto massimo fino a 8.060 euro, per un anno, per le assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, in apprendistato professionalizzante, al socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, ma in questo caso il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo non è riconosciuto in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Il Bonus non è cumulabile con altri incentivi economici della stessa natura (assunzioni di lavoratori e lavoratrici over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, oppure donne di qualsiasi età senza lavoro dai 6 ai 24 mesi), incentivi assunzioni Sud, mentre è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.

In questo caso l’incentivo assunzioni Sud è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con tetto massimo di 8.060 euro.

Essendo finanziato con fondi comunitari le aziende possono usufruire dell’incentivo in regime del “de Minimis”.

In caso di fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis” (200 mila euro nel triennio), occorre rispettare le condizioni previste dal Regolamento sugli Aiuti di Stato (Regolamento UE 651 del 2014).

Ciò significa che, per avere diritto all’incentivo occorre rispettare il principio di “occupazione aggiuntiva” (al netto delle interruzioni per giusta causa, dimissioni volontarie, invalidità e pensionamenti), e delle condizioni di “fascia debole”.

In quest’ultimo caso se l’assunzione riguarda persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni l’esonero è riconosciuto se il lavoratore o lavoratrice è alternativamente: priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria o qualifica professionale; al primo impiego regolarmente retribuito; assunto in settori con un tasso di disparità uomo-donna superiori al 25%.